Amministrazione Trasparente

Accesso civico "generalizzato"

Guida per il cittadino
Riferimenti normativi
Ai sensi dell'art. 1 co. 1 lett a) della l.r. n. 10/2014 e ss.mm., art. 5, co. 2, d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.
Nota

 – Accesso civico generalizzato

  1. Chiunque, indipendentemente dall’essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato, ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dall’Azienda Speciale Comunale Assp Cortina, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.
  2. L'accesso civico generalizzato ha lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

 

 – Domanda di accesso generalizzato

  1. La domanda di accesso civico generalizzato non è necessariamente motivata, ma identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti.
  2. La domanda, presentata in forma scritta o via PEC, è rivolta al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, mail direzione@assp-cortina.it, pec asspcortina@pec.it, telefono 04362544.
  3. Il rilascio di dati o documenti è gratuito, salvo il rimborso del costo sostenuto per la riproduzione su supporti materiali.
  4. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni con un provvedimento espresso e motivato del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

 

 – Domande inammissibili

  1. Non sono ammissibili domande generiche che non individuino i dati, i documenti e le informazioni richieste con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto.
  2. Non sono ammissibili domande meramente esplorative volte semplicemente a scoprire di quali informazioni l’Ente dispone.
    1. Non sono nemmeno ammissibili domande di accesso per un numero manifestamente  irragionevole di documenti, imponendo un carico di lavoro tale da paralizzare, o rallentare eccessivamente, il buon funzionamento dell’Ente2.
    2. Resta escluso che, per rispondere alla richiesta di accesso civico generalizzato, l'ente abbia l'obbligo di formare, raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano in suo possesso. L'Ente non ha l'obbligo di rielaborare dati ai fini dell'accesso generalizzato, ma deve consentire l'accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dall'Ente stesso.